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0.Giornale Distillatori
 
Attenzione operatori degli alcoli: diventeremo tutti SOAC-BA
 
Così titola ed è quanto si apprende leggendo l'articolo de il Giornale dei
Distillatori n. 428, egregiamente diretto da Guido Scialpi 
 
Il Decreto Legislativo D.L.sv 43/2025, pubblicato sulla G.U.
del 04.04.2025 n. 79, modifica in diverse parti il D.L.sv 504/95,
Testo Unico delle Accise (TUA). Ne commentiamo qui le
parti di interesse per i lettori di questo Giornale, invitando
naturalmente a leggere con attenzione il Decreto in argomento.
L’art. 1 del TUA viene modificato inserendo una nuova
figura: il SOAC, acronimo che indica il Soggetto Obbligato
al pagamento dell’Accisa; a tale sigla si aggiunge un suffisso,
indicativo del settore d’imposta in cui opera. Nel settore di
interesse per i lettori opererà dunque il SOAC-BA, che è
definito come il soggetto obbligato accreditato bevande
alcoliche e alcole, interessato ai prodotti alcolici e relativi
contrassegni.
 
Per regolamentare tale figura, vengono aggiunti diversi
articoli al TUA ed in particolare dal 9-ter al 9-octies; tali
articoli stabiliscono che l’Ufficio delle Dogane competente
è il soggetto presso il quale presentare la richiesta di
riconoscimento, i requisiti di cui si deve essere in possesso
(licenza da almeno 5 anni, assenza di condanne ecc.) e la
procedura finalizzata al rilascio di tale qualifica, destinata
solo a depositari autorizzati. L’Ufficio, terminata l’istruttoria,
attribuirà un livello di affidabilità economica fra quelli Base,
Medio e Avanzato. Tale attribuzione consente al relativo
titolare di avvalersi dell’esonero dal prestare cauzione,
previsto dall’art.5 c.3 lett. a) per l’esercizio del deposito
fiscale, e di semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti
contabili ed amministrativi individuati con successivo decreto.
Le percentuali di esonero dal prestare cauzione che possono
essere riconosciute: 30%, 50% e 100% rispettivamente
secondo l’affidabilità economica riconosciuta.
 
L’art. 9-octies rimanda ad un decreto da emanare le modalità
applicative delle norme sopradescritte.
Di interesse per diversi lettori è il nuovo art. 33-ter relativo
alla produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione.
Il c. 1 prevede che i soggetti di cui all’art. 28, c. 1 lettere b) e
d), e cioè gli stabilimenti di produzione di prodotti intermedi, le
cantine e stabilimenti di produzione di vino ed altre bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, sono soggetti alle
norme di cui all’art. 33 commi 1 e 7; ciò implica l’obbligo di
installazione di misuratori di produzione, e la possibilità di
dover inserire anche misuratori delle materie prime alcoliche/
alcoligene ed eventualmente dei semilavorati secondo quanto
stabilito dal competente Ufficio delle Dogane. Da notare
che per i soggetti appena menzionati è indicato il limite di
produzione di vino dealcolato di cui all’art. 37 c.1, e cioè di
1.000 Hl annui calcolati sulla base della media dell’ultimo
triennio. A tali soggetti si applica la disposizione di cui all’art.
33 c.4 e cioè l’installazione di un recipiente collettore sigillato
dall’amministrazione, nel quale raccogliere l’alcol prodotto.
 
In sintesi, si evince come, in attesa dei chiarimenti del
regolamento appena citato, la produzione di vino dealcolato
potrà avvenire, entro il limite di 1.000 Hl annui, presso
stabilimenti di produzione prodotti intermedi e cantine
di produzione vino/altre bevande fermentate. Queste
opereranno certamente in regime di deposito fiscale alcoli,
con installazione di misuratori e serbatoio collettore sigillato.
Le distillerie di alcole, che già sono attrezzate con misuratori e
serbatoio collettore, sembra non abbiano limiti nei quantitativi
di vino da dealcolare. Non è prevista, almeno in questa fase,
la possibilità di dealcolare vino per altri soggetti quali opifici
di trasformazione, commercianti all’ingrosso ecc.
 
Si attende quindi l’emanazione del Decreto Interministeriale
sopracitato con la possibile innovazione delle citate e modalità
semplificate di accertamento e contabilizzazione.
Circa le tempistiche di emanazione, l’art. 8 del D.L.sv 43/2025
prevede che le disposizioni all’art. 1, comprendenti anche
quanto previsto dal nuovo art. 33-ter del TUA, avranno
effetto dal 1/1/2026. Si evince quindi che detto Decreto
Interministeriale sarà emanato entro l’anno in corso.
 
Per l’istituto del SOAC, invece, lo stesso è già entrato in
vigore, ma anche qui si deve attendere un decreto attuativo
previsto dall’art. 9-octies del TUA come appena modificato.
Quanto sopra vuole essere una prima indicazione di massima
sulle modifiche al TUA intervenute; considerando la mancanza
al momento attuale dei decreti attuativi, si invita comunque a
prestare attenzione ad eventuali aggiornamenti/chiarimenti
che dovessero essere pubblicati.
 
Andrea Zucchetta