con qualche perplessità
ANCHE IN ITALIA LA DISTILLAZIONE DI CRISI
Senza molta convinzione, alla fine anche in Italia è stata
attivata la distillazione di crisi, in attuazione del regolamento
delegato UE n. 2023/1225: il MASAF ha emanato il decreto
n. 400039 del 28 luglio scorso con il quale, richiamandosi alla
normativa UE, impone una serie di stringenti condizioni e, in
sostanza, delega alle regioni l’attuazione e il finanziamento
dell’operazione.
La distillazione di crisi vale solo per i vini rossi o rosati
generici, a IGP e a DOP che risultino magazzinati alla data del
31 maggio 2023 secondo i registri di cantina. Il finanziamento
potrà essere attivato solo ed esclusivamente a livello
regionale, e le Regioni potranno finanziare la misura con i
residui dei fondi UE annualmente assegnati al finanziamento
delle consuete misure di sostegno (investimenti, promozione,
ristrutturazione e riconversione dei vigneti) nella corrente
annualità, ovvero la 2022/2023. In mancanza di risorse
derivanti dall’annualità 2022/2023, la Regione potrebbe
impegnare parte delle risorse UE della prossima annualità,
la 2023/2024.
È prevista, per la Regione interessata alla distillazione di
crisi, la possibilità di intervenire con risorse proprie, ma nel
limite del 50% delle risorse UE (ciò significa che, se una
Regione non ha economie sui fondi UE, non può finanziare la
distillazione di crisi con risorse proprie).
L’importo dell’aiuto è stabilito dalla Regione interessata e non
può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più
basso rilevato nella campagna 2022/2023. L’importo dell’aiuto
è comprensivo dei costi di distillazione, fissati in 0,40 euro/
grado/hl che il produttore corrisponde al distillatore.
Per attivare la distillazione di crisi deve verificarsi almeno
una delle seguenti condizioni: a) un aumento delle scorte a
livello di produzione risultante dalle giacenze registrate al 31
maggio 2023 rispetto alla media delle giacenze registrate nel
medesimo periodo nel corso delle ultime cinque campagne,
escludendo il valore più alto e quello più basso; b) una
diminuzione del prezzo medio di mercato nella campagna
2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne; c)
una diminuzione delle vendite nella campagna 2022/2023
rispetto alla media delle ultime tre campagne per lo stesso
periodo.
Le tempistiche appaiono quanto meno problematiche: il
31 luglio le Regioni comunicano al ministero l’eventuale
attivazione della misura; entro il 10 agosto l’impresa che
intende partecipare alla distillazione di crisi deve trasmettere
ad AGEA il contratto di distillazione non trasferibile. Ogni
produttore può stipulare al massimo due contratti di
distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina; entro
il 28 agosto 2023, AGEA comunica ai richiedenti i contratti
approvati.
Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere
effettuate entro il 30 settembre, e la distillazione del vino in
alcool, avente almeno la gradazione di 92°, deve avvenire
entro il 15 ottobre 2023. Entro il 2 ottobre, l’Azienda che ha
partecipato alla misura deve presentare ad AGEA la domanda
di pagamento.
Infine, l’alcool prodotto con la distillazione di crisi potrà essere
destinato esclusivamente a usi industriali: per la produzione
di disinfettanti e farmaci o per fini energetici.
GIORNALE DEI DISTILLATORI - ACQUAVITI - LIQUORI Mensile di informazioni economiche, tecnologiche e normative
Anno XXXVI - n. 409 - Settembre 2023 - ISSN - 0017-0119
DIREZIONE E REDAZIONE: 00188 via Saronno, 65 - TEL. 0633679865 - EMAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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