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La rilevanza del decreto sulla dealcolazione del vino, firmato dal ministro Lollobrigida all'anti-vigilia del Natale, ci induce ad uscire eccezionalmente con la seconda edizione aggiornata del numero di Dicembre 2024 del Giornale dei Distillatori.

Buona lettura, e Auguri!

0.Giornale Distillatori

IL MASAF DECRETA UNA NUOVA FONTE DI ETANOLO

LA DEALCOLAZIONE DEL VINO

 
Introducendo un ardito neologismo nel lessico ministeriale,
il decreto firmato il 23 dicembre dal ministro Francesco
Lollobrigida autorizza anche in Italia la “dealcolazione” del
vino, ossia la riduzione o eliminazione dell’alcole contenuto
nel vino, allo scopo dichiarato di offrire sul mercato un prodotto a
bassa gradazione per rispondere alla domanda di consumatori
che sarebbero avidi di “vini” artificialmente privati dell’etanolo.
 
L’alcole sottratto al vino diventa un prodotto collaterale di
questa operazione, e viene destinato alla denaturazione e
alla produzione di bioetanolo. Solo “quando la dealcolazione
è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione
sotto vuoto, il sottoprodotto risultante, potrà essere utilizzato
per la produzione di distillato di vino”.
 
Comunque, i “sottoprodotti ottenuti” dovranno essere sottoposti
alle “disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla
produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle
miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolazione
parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo”.
Riprendiamo qui il dispositivo del decreto, molto discusso e
molto atteso (tanto atteso da avere indotto questo Giornale a
uscire con questa seconda edizione aggiornata del numero
di Dicembre 2024, dopo averlo inutilmente atteso per la prima
edizione):
 
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.
(omissis)
 
Art. 1 - (Finalità)
1. – Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto
è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico
dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei
vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti
gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati
come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n.
1308/2013.
 
2. – Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie
di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e
punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di
dealcolazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione
E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana,
distillazione), la designazione della categoria è accompagnata
dal termine:
a) “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto
non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del
prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico
effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
 
Art. 2 - (Modalità di esecuzione)
1. – La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene
esclusivamente mediante i processi indicati alla parte I, sezione
E, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel
rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del
quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista
organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la
responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. – È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel
mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di
dealcolazione. È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o
di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta
dealcolazione, parziale o totale.
 
3. – Fermo restando quanto riportato al precedente comma
2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di
dealcolazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi
endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolato e
parzialmente dealcolato a condizione che il riutilizzo avvenga
all’interno del processo di dealcolazione, operando in modo
continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si
verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione
dell’acqua estratta.
 
4. – A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o
totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche
ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE)
2019/934.
 
5. – Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del
processo di dealcolazione totale o parziale è riportata la
dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” di seguito
alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo
40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine
“dealcolato” o “parzialmente dealcolato” appaiono in etichetta
in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
 
6. – Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene
esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente
destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo
147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di
licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o
dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui
all’articolo 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1),
e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504. Tali stabilimenti o locali non sono intercomunicanti,
anche attraverso cortili, con stabilimenti o locali adibiti alla
produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali
prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti,
alle distillerie, agli acetifici.
 
7. – Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti
del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli
stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione,
nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla
realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole
lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto
giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC,
agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano,
oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e
indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
 
a. nell’oggetto: “Comunicazione preventiva di dealcolazione
- codice ICQRF ...”;
b. nel testo:
- precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale;
- data di inizio del processo di dealcolazione;
- categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di
dealcolazione;
- codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la
categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/dei
recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.
 
Art. 3 - (Prodotti vitivinicoli esclusi)
Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, non è eseguito
per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine
protetta ed indicazione geografica protetta.
 
Art. 4 - (Altri adempimenti)
1. – Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione
con tecnica a membrana, è utilizzato, in via prioritaria, per la
produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno
del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve,
preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo
da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
 
2. – Quando la dealcolazione è eseguita per distillazione ovvero
per parziale evaporazione sotto vuoto, il sottoprodotto risultante,
potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di
cui all’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2019/787.
 
3. – Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e
2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto
del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle
altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla
produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle
miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolazione
parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
 
4. – Le operazioni di dealcolazione sono annotate nel registro
telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di controllo
per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Sarà poi inevitabile coinvolgere l’Agenzia delle Dogane. E’
attualmente in lavorazione una bozza di decreto di riforma delle
accise, nel quale viene introdotto il nuovo articolo 33-ter al cui
Comma 1 si legge: “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
può autorizzare i soggetti produttori di vino, che operano in
regime di deposito fiscale, ad effettuare trattamenti del vino
finalizzati esclusivamente a ridurne il titolo alcolometrico.
L’autorizzazione è concessa (...) purché il quantitativo annuo
di alcole etilico, che si ritiene possa essere ottenuto a seguito
dei predetti trattamenti, sia non superiore a 50 ettolitri di alcole
anidro”. E il Comma 2 stabilisce che “l’alcole etilico ottenuto
a seguito delle lavorazioni di cui al comma 1 è sottoposto
ad accisa. (...) Nei depositi in cui il soggetto è autorizzato a
effettuare i trattamenti di cui al comma 1, l’alcole etilico ottenuto
a seguito dei medesimi trattamenti è raccolto in un recipiente
collettore, sigillato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
posto in diretta e stabile comunicazione con gli impianti in cui
avvengono i trattamenti; nei medesimi depositi sono predisposte
idonee attrezzature per la determinazione dei quantitativi di
vino destinati a subire i trattamenti di cui al comma 1 e per
l’accertamento diretto dell’alcole etilico ottenuto”.
 
Questo decreto dovrebbe essere di imminente promulgazione.