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Nell’attesa della promulgazione del decreto ministeriale sui vini de-alcolizzati (un’attesa che ha motivato il ritardo dell’uscitadi questo numero del nostro Giornale, sul quale speravamo di poterne dare la notizia), rimane sospesa la questione del trattamento fiscale cui dovrà essere soggetto l’alcole uscito come sottoprodotto di scarto dalla de-alcolizzazione del vino.

 

E sul tema de-alcolizzazione e sulle obiezioni di Assodistil IWS propone la lettura delle interessanti notazioni che seguono

0.Giornale Distillatori

Il contrasto di cui abbiamo già dato notizia in prima pagina sul numero scorso di questo Giornale oppone gli interessi degli industriali vinicoli (rappresentati dall’Unione Italiana Vini – UIV) ai distillatori (l’AssoDistil): questi ultimi trovano inaccettabile l’ipotesi di esonero dell’alcole “di scarto”, uscito dalla de-alcolizzazione del vino, dall’imposizione dell’accisa e da tutti i relativi controlli fiscali, poiché diventerebbe troppo facilmente utilizzabile per operazioni fuorilegge, mentre i vinicoli sostengono che tale fiscalizzazione sarebbe troppo costosa, tanto da mettere fuori mercato il vino de-alcolizzato.
 
Ma insomma, è evidente che chiunque de-alcolizzi il vino diventa, di fatto, un produttore di alcole. Ora, da quanto è trapelato, pare che il vino de-alcolizzato dovrebbe essere ottenuto presso Depositi Fiscali Vino, con modalità di controllo da definire con Decreto Ministeriale. Secondo informazioni che abbiamo raccolto da fonte autorevole, la qualità dell’alcol ricavato dal processo di de-alcolizzazione ne impedirebbe l’uso alimentare e, se ciò fosse vero, cadrebbe l’accusa di voler aggirare i vincoli fiscali per la produzione di alcol.
 
Un’ipotesi che viene ventilata è quella di installare un piccolo impianto di denaturazione in linea, tenuto conto che, stando alla bozza di Decreto in circolazione, il limite massimo di alcol ottenibile sarebbe di 50 Ha/anno. Al limite, anche se l’impianto non fosse in linea, l’alcole prodotto potrebbe essere raccolto in serbatoio sigillato e, a fine stagione, accertato e denaturato, senza creare troppi problemi agli Uffici di controllo.
 
E, dal momento che si tratta di un sottoprodotto di scarto, non dovrebbero sussistere ragioni per opporsi alla denaturazione. Sarà comunque inevitabile coinvolgere l’Agenzia delle Dogane. E’ attualmente in lavorazione una bozza di decreto di riforma delle accise, nel quale viene introdotto il nuovo Articolo 33-ter al cui Comma 1 si legge: “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può autorizzare i soggetti produttori di vino, che operano in regime di deposito fiscale, ad effettuare trattamenti del vino finalizzati esclusivamente a ridurne il titolo alcolometrico. L’autorizzazione è concessa (...) purché il quantitativo annuo di alcole etilico, che si ritiene possa essere ottenuto a seguito dei predetti trattamenti, sia non superiore a 50 ettolitri di alcole anidro”. E il Comma 2 stabilisce che “l’alcole etilico ottenuto a seguito delle lavorazioni di cui al comma 1 è sottoposto ad accisa. (...) Nei depositi in cui il soggetto è autorizzato a effettuare i trattamenti di cui al comma 1, l’alcole etilico ottenuto a seguito dei medesimi trattamenti è raccolto in un recipiente collettore, sigillato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, posto in diretta e stabile comunicazione con gli impianti in cui avvengono i trattamenti; nei medesimi depositi sono predisposte idonee attrezzature per la determinazione dei quantitativi di vino destinati a subire i trattamenti di cui al comma 1 e per l’accertamento diretto dell’alcole etilico ottenuto”.
 
Su questo testo Assodistil obietta contro “alcuni aspetti sui quali non è possibile derogare, primo tra tutti quello del corretto inquadramento fiscale cui sottoporre le miscele idroalcoliche ottenute dal processo di de-alcolizzazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge previste dal Testo Unico Accise, al quale chiunque produca alcole etilico deve conseguentemente attenersi”.
 
Assodistil sottolinea che un Decreto non può derogare ad alcuna legge dello Stato, in particolare se prevede che ogni produzione di soluzioni alcoliche con grado superiore a 1,2% sia effettuata esclusivamente in regime di deposito fiscale di alcole, preventivamente autorizzato dall’Autorità competente: l’Agenzia delle Dogane. Solo così si potrà legittimamente produrre e commercializzare l’alcole ottenuto, prevendendone magari l’impiego esclusivo per usi energetici o industriali così da evitare turbative nei mercati alimentari, seguendo la stessa ratio che il legislatore comunitario ha voluto imporre per la distillazione di crisi del vino.